(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

                            IL PRESIDENTE
   Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), ed in particolare
l'art.  37,  comma  2,  lettera     c, ai sensi del quale, al fine di
garantire  omogeneita'  e assicurare pari opportunita' sul territorio
regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte
delle  persone  disabili,  con regolamento regionale sono definite le
procedure   relative  al  rilascio  di  autorizzazione  agli  esoneri
parziali  dagli  obblighi  occupazionali  di cui all'art. 5, comma 7,
della  legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
   Visto  il  «Regolamento  relativo  alle  procedure  per  l'esonero
parziale  dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge
12  marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)»,
emanato con proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0286/Pres.;
   Ritenuto  opportuno,  alla  luce  delle  esigenze  avanzate  dalle
amministrazioni provinciali, provvedere ad una nuova regolamentazione
delle procedure di esonero parziale dagli obblighi occupazionali;
   Ritenuto,  altresi',  di differire l'entrata in vigore della nuova
regolamentazione  al 1 aprile 2008, cosi' da consentire alle province
di adottare i provvedimenti per l'attuazione della stessa;
   Sentiti  il  comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e la
commissione  regionale  per il lavoro che, nelle rispettive sedute di
data  27  novembre  2007,  hanno esaminato il regolamento allegato al
presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Visto   il  «Regolamento  concernente  le  procedure  relative  al
rilascio   dell'autorizzazione  all'esonero  parziale  in  attuazione
dell'art.  37, comma 2, lettera     c, della legge regionale 9 agosto
2005,  n.  18  (norme  regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la
qualita'  del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;
   Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2007,
n. 2977;
                              Decreta:
   1.  E' approvato il «Regolamento concernente le procedure relative
al  rilascio  dell'autorizzazione  all'esonero parziale in attuazione
dell'art.  37, comma 2, lettera     c, della legge regionale 9 agosto
2005,  n.  18  (norme  regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la
qualita'  del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY