(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera c, ai sensi del quale, al fine di garantire omogeneita' e assicurare pari opportunita' sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, con regolamento regionale sono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui all'art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); Visto il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)», emanato con proprio decreto 5 settembre 2005, n. 0286/Pres.; Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze avanzate dalle amministrazioni provinciali, provvedere ad una nuova regolamentazione delle procedure di esonero parziale dagli obblighi occupazionali; Ritenuto, altresi', di differire l'entrata in vigore della nuova regolamentazione al 1 aprile 2008, cosi' da consentire alle province di adottare i provvedimenti per l'attuazione della stessa; Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro che, nelle rispettive sedute di data 27 novembre 2007, hanno esaminato il regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto il «Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2977; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY